COMMERCIO SULLE AREE PRIVATE - APERTURA ESERCIZIO DI VICINATO
OGGETTO Apertura esercizio commerciale di vicinato (fino a 250 mq. di superficie di vendita)
DOVE RIVOLGERSI Comando Polizia Municipale - Via Garibaldi n. 5 - Tel.0828/962003
e-mail aquara@cilento.it
ORARIO Tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13.30
ADDETTI M.llo. Nicola Peduto Comandante P. M.
REGIME AUTORIZZATORIO L'apertura di un esercizio di vicinato è subordinata a preventiva comunicazione, in carta libera, (mod. (vedi sezione Modulistica)
al Comune nella quale il titolare o il legale rappresentante deve dichiarare:
Generalità e residenza o domicilio legale, ragione sociale o denominazione sociale della società e la sua sede legale;
di essere in possesso dei requisiti morali e, solo per il settore alimentare, professionali. Detti requisiti sono indicati nell'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;
di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;
il settore o i settori merceologici;
l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.
PROCEDIMENTO Ricezione comunicazione di apertura;
Rilascio ricevuta comprovante il ricevimento della comunicazione;
Protocollo della comunicazione;
Verifica della completezza della comunicazione;
Verifica del possesso da parte dell'interessato dei requisiti di carattere professionale (per il solo settore alimentare)
Acquisizione del certificato penale generale;
Acquisizione dell'autorizzazione sanitaria (per il solo settore alimentare);
Acquisizione del certificato di agibilità;
Verifica della corretta destinazione d'uso dei locali;
Verifica dell'area di vendita e della conformità ai regolamenti di polizia locale, urbana e annonaria.
Trasmissione dei dati relativi al settore merceologico, alla superficie di vendita e all'ubicazione, all'Ufficio del Registro delle Imprese.
Nel caso di insussistenza di uno o più requisiti e o presupposti di legge, verrà notificata diffida all'attivazione dell'esercizio.
TEMPI L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Comune
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
RECLAMI, RICORSI E OPPOSIZIONI
Reclami possono essere presentati all'Ufficio Competente, presso l'U.R.P. o, per scritto, indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.
Avverso il
provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni
dalla comunicazione del provvedimento
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO M.lloNicola Peduto Comandante P. M.
AGGIORNATA AL 8 febbraio 2001.
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
REGIME AUTORIZZATORIO Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o società di persone su:
- Posteggi dati in concessione per 10 anni
- Su qualsiasi area purchè in forma itinerante.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa regionale, dal Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante
nell'ambito del territorio regionale.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il
richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, quest'ultima autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di
intrattenimento o svago. Il Decreto Legislativo non specifica l'ambito territoriale di validità dell'autorizzazione, si ritiene che l'esercizio dell'attività possa avvenire su tutto il territorio nazionale.
Entrambe le autorizzazioni consentono la partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.
REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA' L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori
alimentare e non alimentare da coloro in possesso dei requisiti morali e, solo per il settore alimentare, professionali. Detti requisiti sono indicati nell'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI Il Comune
in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURC, sulla base delle seguenti priorità:
a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
b) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione
c) anzianità complessiva maturata, anche in modo
discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n.
59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1999.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande, redatte su apposito modello, disponibile presso gli uffici U.R.P. e Polizia Municipale o scaricabili nella sezione Modulistica
dovranno essere in competente bollo e spedite, nei termini stabiliti dal bando, esclusivamente a mezzo Raccomandata A.R.. Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.
ITER Il Comune esamina le domande pervenute e redige la graduatoria sui criteri sopra descritti entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni pubblica all'albo
comunale la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori
SANZIONI Le sanzioni per il commercio su aree pubbliche, molto pesanti, sono divise in due fasce:
- la prima prevede
la sanzione amministrativa da 5 a 30 milioni di lire , nonché la sanzione accessoria della confisca delle attrezzature e della merce, nelle seguenti ipotesi:
a) commercio senza autorizzazione;
b) commercio fuori territorio;
c) senza permesso dell'autorità marittima;
d) senza permesso del proprietario o gestore dell'aeroporto, della stazione o dell'autostrada.
- la seconda prevede la sanzione amministrativa da 1 a 6 milioni di lire per lo svolgimento dell'attività in violazione dei limiti o dei divieti stabiliti dal Comune.
Ai commercianti su aree pubbliche sono anche applicabili le sanzioni
previste per chi commercia su aree private, perché sono soggetti alla normativa generale del decreto. E' pure prevista la sanzione accessoria della sospensione dell'attività sino a 20 giorni per i casi di particolare gravità o recidiva (Vedi
prontuario per le violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche).
DOVE RIVOLGERSI Comando Polizia Municipale - Via Garibaldi n. 5 - Tel.0828/962003
e-mail aquara@cilento.it
ORARIO Tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13.30
ADDETTI M.llo. Nicola Peduto Comandante P. M.
VALIDITA' Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
Nel caso di insussistenza di uno o più requisiti e o presupposti di legge, verrà notificata diffida all'attivazione dell'esercizio.
TEMPI L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Comune
NORMATIVA DI RIFERIMENTO - D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
- L. R. 3 marzo 1999 n. 9.
- Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche
RECLAMI, RICORSI E OPPOSIZIONI Reclami possono essere presentati all'Ufficio Competente, presso l'U.R.P. o, per scritto,
indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.
Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro
60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento
DOVE RIVOLGERSI Comando Polizia Municipale - Via Garibaldi n. 5 - Tel.0828/962003
e-mail aquara@cilento.it
ORARIO Tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13.30
ADDETTI M.llo. Nicola Peduto Comandante P. M.
AGGIORNATA AL 04.12 2000.
TRASFERIMENTO SEDE ESERCIZIO DI VICINATO
OGGETTO Trasferimento di sede di esercizio commerciale di vicinato (fino a 250 mq. di superficie di vendita)
DOVE RIVOLGERSI Comando Polizia Municipale - Via Garibaldi n. 5 - Tel.0828/962003
e-mail aquara@cilento.it
ORARIO Tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13.30
ADDETTI M.llo. Nicola Peduto Comandante P. M.
REGIME AUTORIZZATORIO Il trasferimento di sede di un esercizio di vicinato è subordinato a preventiva comunicazione, in carta libera, al Comune (vedi sezione Modulistica) nella quale il titolare o il legale rappresentante deve dichiarare:
Generalità e residenza o domicilio legale, ragione sociale o denominazione sociale della società e sua sede legale;
l'attuale ubicazione dell'esercizio commerciale e l'ubicazione dove si intende trasferire l'esercizio;
di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;
il settore o i settori merceologici;
l'indicazione della superficie di vendita.
PROCEDIMENTO Ricezione comunicazione di trasferimento;
Rilascio ricevuta comprovante il ricevimento della comunicazione;
Protocollo della comunicazione;
Verifica della completezza della comunicazione;
Acquisizione dell'autorizzazione sanitaria (per il solo settore alimentare);
Acquisizione del certificato di agibilità;
Verifica della corretta destinazione d'uso dei locali;
Verifica dell'area di vendita e della conformità ai regolamenti di polizia locale, urbana e annonaria.
Trasmissione dei dati relativi al settore merceologico, alla superficie di vendita e all'ubicazione, all'Ufficio del Registro delle Imprese.
Nel caso di insussistenza di uno o più requisiti e o presupposti di legge, verrà notificata diffida al trasferimento dell'esercizio.
TEMPI Il trasferimento può avvenire decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Comune
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
RECLAMI, RICORSI E OPPOSIZIONI
Reclami possono essere presentati all'Ufficio Competente, presso l'U.R.P. o per scritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.
Avverso il
provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni
dalla comunicazione del provvedimento.
DOVE RIVOLGERSI Comando Polizia Municipale - Via Garibaldi n. 5 - Tel.0828/962003
e-mail aquara@cilento.it
ORARIO Tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13.30
ADDETTI M.llo. Nicola Peduto Comandante P. M.
AGGIORNATA AL 8 febbraio 2001.
COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE
(TIPOLOGIA B)
CHI Possono esercitare l'attività commerciale con
riferimento ai settori alimentare e non alimentare coloro in possesso dei requisiti morali e, solo per il settore alimentare, professionali (art. 5 D. Lgs. 114/98).
E' altresì necessaria apposita autorizzazione comunale.
DOVE L'autorizzazione deve essere richiesta, al Comune di residenza, se persona fisica, o dove ha sede legale la società richiedente.
Il richiedente potrà essere titolare di una sola autorizzazione, (il Decreto Legislativo non specifica
l'ambito territoriale di validità dell'autorizzazione, si ritiene pertanto che l'esercizio dell'attività possa avvenire su tutto il territorio nazionale) che lo abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove
questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Contestualmente o successivamente alla richiesta di autorizzazione il titolare può delegare all'esercizio dell'attività altre persone, purché in possesso
dei requisiti morali e professionali, ove previsti, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98.
COME La domanda (3m7) indirizzata al Sindaco e in competente bollo, può essere presentata:
1) per posta, tramite raccomandata A.R.
2) consegnata a mano agli uffici U.R.P. o Polizia Municipale, presso il Palazzo Comunale, i quali ne rilasceranno ricevuta.
CONTRIBUZIONE 1 marca da bollo da £. 20.000 da applicare sull'autorizzazione.
CONDIZIONI ALL'ESERCIZIO
Nell'esercizio del commercio in forma itinerante svolto a mezzo veicoli, l'esposizione della merce deve avvenire esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stassa. E' comunque vietato l'uso di bancherelle per l'esposizione della merce.
L'esercizio del commercio itinerante é consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati
e fiere nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi co aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 metri.
E' fatto obbligo all'operatore di avere con se l'autorizzazione e/o gli
altri documenti eventualmente prescritti per lo svolgimento dell'attività e di esibirli a richiesta delle autorità preposte al controllo.
DOVE RIVOLGERSI Comando Polizia Municipale - Via Garibaldi n. 5 - Tel.0828/962003
e-mail aquara@cilento.it
ORARIO Tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13.30
ADDETTI M.llo. Nicola Peduto Comandante P. M.
CONSEGNA AUTORIZZAZIONE Esplicati nei termini di Legge gli accertamenti del caso, l'ufficio addetto contatterà l'interessato per il ritiro dell'autorizzazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO - D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
- L. R. 3 marzo 1999 n. 9.
- Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche
RECLAMI, RICORSI E OPPOSIZIONI Reclami possono essere presentati all'Ufficio Competente, presso
l'U.R.P. o, per scritto, indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.
Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale
innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Rag. Cataldo Lo Iacono - Comandante P.M.
SERVIZIO FUNZIONALE Servizio Funzionale 3 - Responsabile, Rag. Cataldo Lo Iacono - Comandante P.M.
AGGIORNATA AL 06.12.2000.
MERCATI
(Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi)
CRITERI Il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio della fiera e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da
pubblicarsi sul BURC, sulla base delle seguenti priorità:
maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione.
anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso di produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di
rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 o alla data di presentazione delle denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990.
OBBLIGHI DELL'OPERATORE L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia
presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, é considerato assente. Nel caso di assenze da giustificare, è necessario presentare l'originale della certificazione entro il quinto giorno dall'avvenuta assenza.
E' obbligatoria la presenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato
assente a tutti gli effetti.
I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata
NOTE Il Comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato.
Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando Polizia Municipale. Dalla
graduatoria vengono eliminati gli operatori che per tre anni consecutivi non matureranno presenza nel mercato. Tale provvedimento sarà notificato agli operatori interessati qualora la residenza, dimora o il domicilio siano noti al Comune.
Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI L'assegnazione dei
posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel
mercato il Comune, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese.
L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori
agricoli occasionalmente liberi e non assegnati è effettuata, con gli stessi criteri sopra descritti, ai soggetti aventi gli stessi requisiti.
ORARIO DI VENDITA L'accesso ai posteggi è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
Entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi o da altro materiale (vedi scheda).
DOVE RIVOLGERSI Comando Polizia Municipale - Via Garibaldi n. 5 - Tel.0828/962003
e-mail aquara@cilento.it
ORARIO Tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13.30
ADDETTI M.llo. Nicola Peduto Comandante P. M.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO - D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
- L. R. 3 marzo 1999 n. 9.
- Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche
RECLAMI, RICORSI E OPPOSIZIONI Reclami possono essere presentati all'Ufficio Competente, presso l'U.R.P. o, per scritto,
indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.
Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro
60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento
AGGIORNATA AL 09.11.2000.
