Comune di Aquara

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Provincia di Salerno

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Amministrativo

Ufficio Segreteria ed Affari Generali
Responsabile di Area: Ascanio Marino (Atto di nomina)
 
Per contattarci:
                                             
Telefono: 0828/962003
Fax: 0828/962110
Email Ordinaria:  info@comune.aquara.sa.it
Orari apertura al pubblico:
Mattino : dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30 
Pomeriggio : il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
Denominazione Ente: Comune di Aquara - c_a343
Codice Univoco ufficio: 17NZ4L
Nome dell'ufficio: Area Amministrativa
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 82001370657
Ultima data validaz. del c.f.: 12/03/2015
Data di avvio del servizio: 31/03/2015
Regione dell'ufficio: Campania
Provincia dell'ufficio: SA
Comune dell'ufficio: Aquara
Indirizzo dell'ufficio: via Garibaldi 5
Cap dell'ufficio: 84020

L’Ufficio Segreteria è preposto:
- alla formazione e alla conservazione di tutti gli atti deliberativi degli organi del Comune: Delibere di Consiglio e di Giunta Comunale
- alla conservazione delle Determinazioni dei Responsabili dei Servizi;
- alla conservazione di Ordinanze e altri Provvedimenti del Sindaco, dei Responsabili di Area, del Segretario Comunale e/o Direttore Generale.
E’ possibile, presso questo Ufficio, per chi vi avesse interesse, visionare e/o ottenere copia degli atti amministrativi di cui sopra.
Principali Servizi:
- Gestione giuridico-amministrativa del personale dipendente:
- Procedure concorsuali per l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- Reclutamento di personale con rapporto di lavoro a termine in prevalenza attraverso gli uffici del collocamento ordinario;
- Applicazione, per taluni aspetti, dello stato giuridico che attiene al rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (applicazione del CCNL e del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato);
- Gestione relazioni sindacali;
- Liquidazione e pagamento nonché cura dello stato giuridico dei componenti gli organi istituzionali del Comune.
- Organizzazione di inaugurazioni, solennità civili, feste nazionali ed altre ricorrenze.
Principale normativa di riferimento:
Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 “T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione”;
D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Normativa derivante da diversi Regolamenti Comunali.
APPROFONDIMENTI:
L'Accesso ai Documenti Amministrativi.
COSA E' E CHI PUÒ ESERCITARLO
Per diritto di accesso si intende la possibilità di accedere alle informazioni, agli atti, ai documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di ottenerne copia.
Possono accedere agli atti amministrativi (ad esempio delibere, ordinanze, concessioni, autorizzazioni ecc.) ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale tutti i cittadini residenti, le associazioni e le persone giuridiche pubbliche o private che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può venire invece esercitato solo da chi ha un interesse personale e concreto alla conoscenza del documento per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, sia che si tratti di persone fisiche o giuridiche, che di associazioni, comitati, istituzioni, portatori di interessi collettivi o diffusi, anche non operanti sul territorio comunale.
La differenza fondamentale sta quindi nelle caratteristiche di ciò che si vuole visionare: se si tratta di un atto del Comune (delibera, ordinanza ecc.) è sufficiente essere cittadini residenti o rappresentanti di associazioni che operano sul territorio comunale, se si tratta di documenti amministrativi, cioè di tutti i documenti diversi dagli atti del Comune, è necessario dimostrare di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Inoltre, nel caso di documenti amministrativi, il Comune, prima di consentire l'accesso, deve avvertire eventuali controinteressati inviando  copia della domanda e dando loro dieci giorni di tempo per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Norme di riferimento:
il diritto di accesso viene esercitato secondo le norme stabilite dalle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/8/2000 e dalla legge 241 del 7/8/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Con DPR 12/04/2006 è stato approvato il Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
ACCESSO INFORMALE

In mancanza di controinteressati, la richiesta di accesso può essere presentata senza alcuna formalità all'Ufficio, che la esamina immediatamente. Se non ci sono dubbi o ostacoli, la richiesta viene subito soddisfatta con la comunicazione delle informazioni, la visione del documento o la consegna delle copie. Al contrario, se la richiesta è respinta il relativo provvedimento deve essere adeguatamente motivato.
ACCESSO FORMALE

E' necessario inoltrare la richiesta di accesso formale in presenza di controinteressati, quando l'accoglimento immediato dell'istanza informale di accesso non è praticabile a causa del  tempo necessario alla ricerca dei documenti o per la difficoltà nella verifica dell'identità e della legittimazione del richiedente. In tal caso il richiedente deve compilare un apposito modulo in distribuzione presso l'ufficio stesso,  e disponibile anche in fondo a questa pagina. La richiesta di accesso può essere presentata od inviata anche per via telematica, elettronica ed informatica.
 Il procedimento di accesso si deve concludere entro i trenta giorni successivi alla presentazione della richiesta formale.
RILASCIO DI COPIE

Le copie possono essere rilasciate senza autenticazione, in questo caso l'Ente si riserva il diritto, previa approvazione di apposito regolamento,  di chiedere un rimborso delle spese di riproduzione. Se le copie vengono richieste autenticate, sono assoggettate all'imposta di bollo, tranne i casi di esenzione, ed al pagamento dei diritti di segreteria.
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Tutti gli atti formati dall'amministrazione comunale sono pubblici, salvo quelli considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria di atti riservati in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
I documenti amministrativi sono sottratti all'accesso quando si ritiene che la loro diffusione possa recare un pregiudizio concreto agli interessi di sicurezza e difesa nazionale, relazioni internazionali, politica monetaria, ordine pubblico, riservatezza di terzi; non possono essere sottratti all'accesso nel caso in cui sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi del Comune o dallo stesso stabilmente detenuti e le informazioni da essi desumibili nei casi espressamente disciplinati dalle norme di legge. Fra questi si ricordano in particolare i documenti che riguardano la vita privata e la riservatezza delle persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con riferimento ad interessi di natura epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria e commerciale, la cui conoscenza o diffusione è suscettibile di incidere negativamente sulla libera manifestazione della personalità dei soggetti e sulla loro sfera giuridica e patrimoniale.
Non può essere oggetto di richiesta l'esame diretto dei protocolli generali o speciali, dei repertori, delle rubriche e dei cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti.
Sono comunque sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) ordinanze di ricovero coatto e atti relativi;
b) atti preparatori dei provvedimenti di concessione di contributi, sgravi, o agevolazioni in generale per motivi di indigenza, salute, invalidità o disabilità;
c) atti preparatori di provvedimenti comunque emessi a tutela dei minori;
d) atti anagrafici, schede anagrafiche e notizie ivi riportate, le cui consultazione e certificazione sono assoggettate alle norme contenute nel D.P.R. 30 maggio 1989, n. 233;
e) schede di valutazione del personale dipendente.
Inoltre non può essere accolta la richiesta di accesso inoltrata per trarre dagli atti notizie da sfruttare per il perseguimento di fini commerciali.
E' comunque garantito ai richiedenti il diritto di visione dei documenti e degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.
DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso può essere differito per garantire, per un periodo limitato, la tutela degli interessi sopra indicati.
Il differimento può essere disposto per esigenze di riservatezza dell'amministrazione, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
Il differimento dei termini per l'esercizio dei diritti di accesso può essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà per l'acquisizione dei documenti richiesti od in presenza di esigenze eccezionali. L'atto del Sindaco che dispone il differimento dell'accesso deve indicarne la durata.
SILENZIO-RIFIUTO

Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. Contro il silenzio rifiuto il richiedente può effettuare, nel termine di 15 giorni, ricorso al Segretario Generale che, entro 15 giorni, accerta i motivi per i quali la richiesta non ha avuto tempestiva evasione. Se il Segretario ritiene ammissibile la domanda, ne dà avviso all'interessato con telegramma. Se la risposta del Segretario Generale, viceversa, conferma il diniego o il differimento, l'interessato sarà informato della possibilità di ricorrere entro i 30 giorni successivi al tribunale amministrativo regionale.
DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY

Le richieste di accesso ai documenti amministrativi sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a garantire l'esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza. Non vengono comunicati i dati personali di soggetti terzi che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso, ai controinteressati viene inviata copia della domanda di accesso e viene data loro la possibilità di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.