Comune di Aquara

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Provincia di Salerno

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Assegni Nucleo Familiare

Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti ocomunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, ad esempio l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori, l'assegno di maternità, le mense scolastiche, le prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.), eventuali agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas), se stabilite dai Comuni.

Quando si richiedono una o più prestazioni sociali agevolate occorre presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che ha validità annuale.

La DSU si può presentare all'ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, al Comune, ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. La dichiarazione può essere presentata in vari modi

- consegnandola di persona all'addetto all'ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
- trasmettendola all'ufficio, completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;
- rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
- presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi di legge (questa è solo una eventualità, per chi abbia provveduto di sua iniziativa alla autenticazione).

La DSU è composta da un modello base e da un numero di fogli allegati pari al numero di componenti il nucleo familiare. In caso di problemi o dubbi nella compilazione della DSU si possono consultare le istruzioni.
 
Nucleo Familiare: Assegni
 OGGETTO:Erogazione di assegno mensile per nuclei familiari che comprendono almeno tre figli minori.

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Segreteria-Affari Sociali - Palazzo Comunale: Via Garibaldi 5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 n. verse 800 901611- Fax 0828/962110
ORARIO
Mattino: dalle 8,45 alle 14,00
Pomeriggio: Lunedi e Mercoledi dalle 15,30 alle 18,30
ADDETTI
Ascanio Marino, Raffaelina Marchione, Nicola Pagano.

MODALITA' DI RICHIESTA E REQUISITI DEL RICHIEDENTE

L'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori può essere richiesto al comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonchè i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare deve essere presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 GENNAIO dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. Alla domanda va allegato l'attestato ISEE rilasciato dall'INPS (vedi Prestazioni sociali agevolate)
L'importo mensile dell'assegno per l'anno 2002 è pari a 110,58 euro (214.113 lire).
Per l'anno 2002 l'indicatore ISE, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, deve essere non superiore a euro 19.904,35 (lire 38.540.198)
(Scarica/Visualizza  la domanda in formato PDF)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 448/1998
- Decr. Leg.vo n. 109/1998
- D.P.C.M. n. 221/1999
- D.P.C.M. n. 305/1999
- Decreto Ministero Solidarietà Sociale - Presid. Con. Min. n. 306/1999
- Decreto Ministero Solidarietà Sociale - Presid. Con. Min. 29/7/1999
RECLAMI, RICORSI E OPPOSIZIONI
Reclami possono essere presentati all'Ufficio Competente, o per scritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.
Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ascanio Marino - Responsabile Area Segreteria
 
 
Assegni di Maternità
 OGGETTO
Erogazione di assegno mensile, per cinque mensilità

DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Segreteria - Affari Sociali - Palazzo Comunale: Via Garibaldi 5 - 84020 Aquara (SA) - Tel. 0828/962003 n. verse 800 901611- Fax 0828/962110
ORARIO
Mattino: dalle 8,45 alle 14,00
Pomeriggio: Lunedi e Mercoledi dalle 15,30 alle 18,30
ADDETTI
Ascanio Marino, Raffaelina Marchione, Nicola Pagano

MODALITA' DI RICHIESTA E REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Questo assegno può essere richiesto per ogni figlio nato o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che non beneficiano dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a 27.644,94 euro (53.528.062 lire) per l'anno 2002 con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. La domanda per l'assegno di maternità deve essere presentata entro 6 MESI dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

Le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità possono avere diritto all'assegno di maternità concesso dall'INPS, assegno NON CUMULABILE con l'assegno di maternità concesso dai comuni e di importo superiore. Per maggiori informazioni occorre rivolgersi alla sede INPS competente per territorio. (Per il Comune di Aquara la competente sede INPS è quella di Battipaglia, L. De Divitiis - Tel. 0828/399277).

Alla domanda va allegato l'attestato ISEE rilasciato dall'INPS.

La normativa relativa agli assegni di maternità e per il nucleo familiare con tre figli minori è consultabile sul sito internet del Ministero del Welfare all'indirizzo www.minwelfare.it/main/AreaFamiglia/fam-normative.asp

PRECISAZIONI

Qualora la richiedente percepisca un'indennità di maternità corrisposta da parte di enti previdenziali, ma di importo inferiore dell'assegno di maternità di cui sopra, può essere richiesta la concessione di una quota di assegno pari alla differenza fra i due importi.Per quanto inerente all'assegno di cui si tratta, il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno è richiesto, e dai soggetti considerati a carico ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica.Nella domanda per la concessione dell'assegno di maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell' I.N.P.S. o di altro ente previdenziale per lo stesso evento.Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.


 
ITER
La richiesta è esaminata dall'ufficio competente sulla base dei requisiti e dei termini sopra indicati.
Il responsabile del procedimento, una volta acquisita tutta la documentazione ed effettuati gli accertamenti previsti dalla legge, concede con proprio provvedimento l'assegno di maternità
Al pagamento dell'assegno concesso dal Comune con il provvedimento di cui sopra, provvede l' I.N.P.S., attraverso le proprie strutture in un'unica soluzione.
TEMPI: Il provvedimento finale è emesso entro 30 giorni dalla presentazione, in forma completa, della richiesta.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 448/1998
- Decr. Leg.vo n. 109/1998
- D.P.C.M. n. 221/1999
- D.P.C.M. n. 305/1999
- Decreto Ministero Solidarietà Sociale - Presid. Con. Min. n. 306/1999
- Decreto Ministero Solidarietà Sociale - Presid. Con. Min. 29/7/1999
- Art. 49 Legge n. 488/1999
RECLAMI, RICORSI E OPPOSIZIONI
Reclami possono essere presentati all'Ufficio Competente, presso l'U.R.P. o per scritto indirizzandoli al Sindaco e specificando in modo chiaro le ragioni che si intende far valere od i diritti che si ritengono violati.
Avverso il provvedimento conclusivo può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento


 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ascanio Marino - Responsabile Area Segreteria