Comune di Aquara

Comune di Aquara

Provincia di Salerno

Header

GuidaICI

Che cos’è
A norma dell’art. 13 del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno 2012, è istituita l’imposta municipale propria sperimentale (IMU). Con l’entrata in vigore del tributo non sono più dovuti (art. 8 D.Lgs 23/2011):

  • l’imposta comunale sugli immobili (ICI)
  • l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati

ALIQUOTE: Abitazione Principale: 5,0 - Altri Immobili: 9,60

Chi paga (soggetto passivo)

  • l’usufruttuario
  • il titolare del diritto d’uso
  • il titolare del diritto di abitazione (es. il coniuge superstite per la casa coniugale ai sensi dell’art. 540, comma 2, cod. civile o chiunque abbia il diritto di abitazione di una casa derivante da atto pubblico o scrittura privata, usucapione o testamento ai sensi dell’art. 1022 c.c.) ai soli fini del tributo
  • il coniuge assegnatario nel caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • l’enfiteuta (enfiteusi: diritto reale di godimento su cosa altrui che attribuisce al titolare, enfiteuta, lo stesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario, concedente, un canone periodico che costituisce un onere reale, art. 957 c.c.)
  • il titolare del diritto di superficie
  • il locatario finanziario dalla stipula del contratto di leasing e per tutta la durata dello stesso, anche se avente ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione (art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011)
  • il concessionario di aree demaniali
  • il coniuge assegnatario a titolo di diritto di abitazione dell’ex casa coniugale in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il coniuge assegnatario è soggetto passivo dell’imposta per l’intera abitazione a prescindere dalla titolarità della stessa (art. 4, comma 12-quinquies, D.L. 16/2012)

Quando si paga
Il versamento dell’imposta e della quota statale per l’anno 2013 deve essere effettuato con le modalità ed alle scadenze sotto riportate (art. 13, comma 8 e comma 12 bis, D.L. 201/2011):
- Acconto: in misura pari al 50% del tributo calcolato sul valore imponibile degli immobili soggetti al tributo applicando le aliquote deliberate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08/05/2013.
.........Scadenza: 16 giugno. Poiché la scadenza avviene di domenica, il termine per il pagamento viene prorogato a lunedì 17 giugno 2013.
- Saldo: a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno.
..Scadenza: 16 dicembre 2013.

ALIQUOTE: Abitazione Principale: 5,0 - Altri Immobili: 9,60

Il decreto legge n. 54 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21/05/2013 in tema di interventi urgenti in materia di sospensione dell’Imposta Municipale Propria, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, dispone che il versamento della prima rata dell’Imposta Municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

  1. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
  3. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

In caso di mancata adozione della riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare entro il 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il versamento della prima rata per le categorie sopra indicate alle lettere a), b), c) è fissato al 16 settembre 2013.

Come si esegue il versamento
In base all’art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 il versamento è effettuato tramite modello F24 oppure, a decorrere dal 1 dicembre 2012, anche tramite apposito bollettino postale. Con provvedimento n. 53906/2012, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello F24 da impiegare per il versamento IMU.
Il vecchio modello F24 è utilizzabile solo per effettuare pagamenti entro e non oltre il 31/05/2013.
Dal 01/06/2013 deve necessariamente utilizzarsi il modello F24 in vigore dall’anno 2012. 


Si ricorda che il codice Ente del Comune di Aquara è A343.
I codici tributo per eseguire il  versamento sono i seguenti (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012):

  • 3912 IMU – Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
  • 3913 IMU – Imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
  • 3914 IMU – Imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
  • 3916 IMU – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
  • 3918 IMU – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
  • 3925 IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
  • 3930 IMU - Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

 

ALIQUOTE: Abitazione Principale: 5,0 - Altri Immobili: 9,60

 

 Nell'elenco in basso è possibile consultare e scaricare l'ultima delibera  di definizione delle Aliquote el il regolamento IMU

 

L’imposta viene pagata dal proprietario dell’immobile o da colui che vanta sullo stesso un diritto reale.