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Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, testo di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della Legge n. 190/2012 recante misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità sono stati riorganizzati e rafforzati gli obblighi di trasparenza ed informazione sui siti web della pubbliche amministrazioni.
Il D. lgs. n. 33/2013 ha fornito, inoltre, un nuovo strumento ai cittadini costituito dall' “accesso civico”, che da la possibilità agli stessi di chiedere ed ottenere entro 30 giorni, formulandone istanza al Responsabile della Trasparenza, la pubblicazione on line degli atti che l’ente non ha reso disponibili sul web nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Art. 5
Accesso civico
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
Responsabile della Trasparenza: Dott. Ing. Giuseppe Lembo - Resp. Area Tecnica/Urbanistica- Comune di Aquara Tel. 0828/962003- Fax 0828/962110 Email: info@comune.aquara.sa.it PEC: protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it