Comune di Aquara

Comune di Aquara

Provincia di Salerno

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Area amministrativa

Segreteria e Organi Istituzionali

Amministrativo
Ufficio Segreteria ed Affari Generali
Responsabile di Area: Ascanio Marino (Atto di nomina)

Per contattarci:

Telefono: 0828/962003
Fax: 0828/962110
Email Ordinaria: info@comune.aquara.sa.it
Email Certificata: protocollo.amministrazione@pec.comune.aquara.sa.it
Orari apertura al pubblico:
Mattino : dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.30
Pomeriggio : il lunedì e il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18.00
DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA
Denominazione Ente: Comune di Aquara – c_a343
Codice Univoco ufficio: 17NZ4L
Nome dell’ufficio: Area Amministrativa
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 82001370657
Ultima data validaz. del c.f.: 12/03/2015
Data di avvio del servizio: 31/03/2015
Regione dell’ufficio: Campania
Provincia dell’ufficio: SA
Comune dell’ufficio: Aquara
Indirizzo dell’ufficio: via Garibaldi 5
Cap dell’ufficio: 84020
L’Ufficio Segreteria è preposto:
– alla formazione e alla conservazione di tutti gli atti deliberativi degli organi del Comune: Delibere di Consiglio e di Giunta Comunale
– alla conservazione delle Determinazioni dei Responsabili dei Servizi;
– alla conservazione di Ordinanze e altri Provvedimenti del Sindaco, dei Responsabili di Area, del Segretario Comunale e/o Direttore Generale.
E’ possibile, presso questo Ufficio, per chi vi avesse interesse, visionare e/o ottenere copia degli atti amministrativi di cui sopra.
Principali Servizi:
– Gestione giuridico-amministrativa del personale dipendente:
– Procedure concorsuali per l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– Reclutamento di personale con rapporto di lavoro a termine in prevalenza attraverso gli uffici del collocamento ordinario;
– Applicazione, per taluni aspetti, dello stato giuridico che attiene al rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (applicazione del CCNL e del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato);
– Gestione relazioni sindacali;
– Liquidazione e pagamento nonché cura dello stato giuridico dei componenti gli organi istituzionali del Comune.
– Organizzazione di inaugurazioni, solennità civili, feste nazionali ed altre ricorrenze.
Principale normativa di riferimento:
Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 “T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione”;
D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Normativa derivante da diversi Regolamenti Comunali.
APPROFONDIMENTI:
L’Accesso ai Documenti Amministrativi.
COSA E’ E CHI PUÒ ESERCITARLO
Per diritto di accesso si intende la possibilità di accedere alle informazioni, agli atti, ai documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di ottenerne copia.
Possono accedere agli atti amministrativi (ad esempio delibere, ordinanze, concessioni, autorizzazioni ecc.) ed alle informazioni in possesso dell’Amministrazione comunale tutti i cittadini residenti, le associazioni e le persone giuridiche pubbliche o private che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può venire invece esercitato solo da chi ha un interesse personale e concreto alla conoscenza del documento per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, sia che si tratti di persone fisiche o giuridiche, che di associazioni, comitati, istituzioni, portatori di interessi collettivi o diffusi, anche non operanti sul territorio comunale.
La differenza fondamentale sta quindi nelle caratteristiche di ciò che si vuole visionare: se si tratta di un atto del Comune (delibera, ordinanza ecc.) è sufficiente essere cittadini residenti o rappresentanti di associazioni che operano sul territorio comunale, se si tratta di documenti amministrativi, cioè di tutti i documenti diversi dagli atti del Comune, è necessario dimostrare di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. Inoltre, nel caso di documenti amministrativi, il Comune, prima di consentire l’accesso, deve avvertire eventuali controinteressati inviando copia della domanda e dando loro dieci giorni di tempo per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Norme di riferimento: il diritto di accesso viene esercitato secondo le norme stabilite dalle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/8/2000 e dalla legge 241 del 7/8/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Con DPR 12/04/2006 è stato approvato il Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
ACCESSO INFORMALE
In mancanza di controinteressati, la richiesta di accesso può essere presentata senza alcuna formalità all’Ufficio, che la esamina immediatamente. Se non ci sono dubbi o ostacoli, la richiesta viene subito soddisfatta con la comunicazione delle informazioni, la visione del documento o la consegna delle copie. Al contrario, se la richiesta è respinta il relativo provvedimento deve essere adeguatamente motivato.
ACCESSO FORMALE
E’ necessario inoltrare la richiesta di accesso formale in presenza di controinteressati, quando l’accoglimento immediato dell’istanza informale di accesso non è praticabile a causa del tempo necessario alla ricerca dei documenti o per la difficoltà nella verifica dell’identità e della legittimazione del richiedente. In tal caso il richiedente deve compilare un apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio stesso, e disponibile anche in fondo a questa pagina. La richiesta di accesso può essere presentata od inviata anche per via telematica, elettronica ed informatica.
Il procedimento di accesso si deve concludere entro i trenta giorni successivi alla presentazione della richiesta formale.
RILASCIO DI COPIE
Le copie possono essere rilasciate senza autenticazione, in questo caso l’Ente si riserva il diritto, previa approvazione di apposito regolamento, di chiedere un rimborso delle spese di riproduzione. Se le copie vengono richieste autenticate, sono assoggettate all’imposta di bollo, tranne i casi di esenzione, ed al pagamento dei diritti di segreteria.
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Tutti gli atti formati dall’amministrazione comunale sono pubblici, salvo quelli considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria di atti riservati in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
I documenti amministrativi sono sottratti all’accesso quando si ritiene che la loro diffusione possa recare un pregiudizio concreto agli interessi di sicurezza e difesa nazionale, relazioni internazionali, politica monetaria, ordine pubblico, riservatezza di terzi; non possono essere sottratti all’accesso nel caso in cui sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi del Comune o dallo stesso stabilmente detenuti e le informazioni da essi desumibili nei casi espressamente disciplinati dalle norme di legge. Fra questi si ricordano in particolare i documenti che riguardano la vita privata e la riservatezza delle persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con riferimento ad interessi di natura epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria e commerciale, la cui conoscenza o diffusione è suscettibile di incidere negativamente sulla libera manifestazione della personalità dei soggetti e sulla loro sfera giuridica e patrimoniale.
Non può essere oggetto di richiesta l’esame diretto dei protocolli generali o speciali, dei repertori, delle rubriche e dei cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti.
Sono comunque sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti:
a) ordinanze di ricovero coatto e atti relativi;
b) atti preparatori dei provvedimenti di concessione di contributi, sgravi, o agevolazioni in generale per motivi di indigenza, salute, invalidità o disabilità;
c) atti preparatori di provvedimenti comunque emessi a tutela dei minori;
d) atti anagrafici, schede anagrafiche e notizie ivi riportate, le cui consultazione e certificazione sono assoggettate alle norme contenute nel D.P.R. 30 maggio 1989, n. 233;
e) schede di valutazione del personale dipendente.
Inoltre non può essere accolta la richiesta di accesso inoltrata per trarre dagli atti notizie da sfruttare per il perseguimento di fini commerciali.
E’ comunque garantito ai richiedenti il diritto di visione dei documenti e degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.
DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Il diritto di accesso può essere differito per garantire, per un periodo limitato, la tutela degli interessi sopra indicati.
Il differimento può essere disposto per esigenze di riservatezza dell’amministrazione, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.
Il differimento dei termini per l’esercizio dei diritti di accesso può essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà per l’acquisizione dei documenti richiesti od in presenza di esigenze eccezionali. L’atto del Sindaco che dispone il differimento dell’accesso deve indicarne la durata.
SILENZIO-RIFIUTO
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. Contro il silenzio rifiuto il richiedente può effettuare, nel termine di 15 giorni, ricorso al Segretario Generale che, entro 15 giorni, accerta i motivi per i quali la richiesta non ha avuto tempestiva evasione. Se il Segretario ritiene ammissibile la domanda, ne dà avviso all’interessato con telegramma. Se la risposta del Segretario Generale, viceversa, conferma il diniego o il differimento, l’interessato sarà informato della possibilità di ricorrere entro i 30 giorni successivi al tribunale amministrativo regionale.
DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY
Le richieste di accesso ai documenti amministrativi sono soddisfatte nella misura strettamente necessaria a garantire l’esercizio del diritto di accesso, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza. Non vengono comunicati i dati personali di soggetti terzi che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso, ai controinteressati viene inviata copia della domanda di accesso e viene data loro la possibilità di presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

 Anagrafe e Stato Civile

Demografici 

vedi allegati

 

Elettorale – Leva – AIRE

Elettorale 
Ufficio Elettorale – Leva

Sig. Antonio De Laurentis
Responsabile del procedimento
Il Sig. De Laurentis effettua anche turnazione di reperibilità per i servizi anagrafi e di Stato Civile.

Orario di ricevimento

dal Lunedi al Venerdi dalle 8.30 alle 14.30

Lunedi e Mercoledi dalle 15.30 alle 18.30

Per contattarci:
Telefono : 0828/962003
Fax: 0828/962110

Leva
Leggi principali di riferimento: Dlgs 504/1997;L.230/1998l; L. 64/200. Si occupa della formazione delle liste di leva.
A partire dal 01/01/2005 il servizio militare di leva non è più obbligatorio.

Elettorale
Ha il compito di consentire l’esercizio del diritto al voto, sancito dalla Carta Costituzionale, l’ufficio fra le altre svolge l’attività di accertamento periodico dell’esistenza dei requisiti di legge richiesti per i cittadini ammessi al voto, la tenuta delle liste elettorali, la conservazione degli schedari nonché l’emissione e la consegna delle tessere elettorali.

Elenco dei Servizi di competenza :
– A.i.r.e. – anagrafe italiani residenti all’estero
– Censimento generale della popolazione
– Toponomastica
– Operazioni connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali
– Revisioni dinamiche e dinamiche straordinarie e semestrali delle liste elettorali
– Tenuta ed aggiornamento dell’albo dei giudici popolari
– Gestione albo degli scrutatori
– Gestione albo presidenti di seggio
– Formazione e tenuta delle liste di leva militare formazione ed aggiornamento dei ruoli matricolari
– Istruttoria per il rilascio delle concessioni cimiteriali
– Pratiche di tumulazione – estumulazione – inumazione – esumazione ordinarie e straordinarie
– Rilascio autorizzazioni trasporto salme e resti mortali fuori dal territorio comunale
– Istruttorie per iniziative e manifestazioni programmate – bagni termali, piscina, ecc.

APPROFONDIMENTI:

Ufficio Elettorale
L’ufficio provvede:

• alla tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali, generali e sezionali, nonché delle liste aggiunte
• all’emissione ed aggiornamento delle tessere elettorali personali
• alla ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali
• all’assistenza alle Commissioni elettorali, comunale e circondariale
• alla tenuta ed aggiornamento dell’Albo degli scrutatori
• alla tenuta ed aggiornamento dell’Albo dei Presidenti di seggio
• alla tenuta ed aggiornamento dell’Albo dei Giudici Popolari di Corte di assise e di Corte di assise di Appello
• all’organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie
• rilascio delle certificazioni elettorali

Quando acquisto il diritto al voto?

Ai sensi del D.P.R. 223/67, T.U. dell’elettorato attivo
Il DIRITTO DI VOTO
si acquista al compimento del 18° anno di età se non sussistono impedimenti. L’acquisizione del 18° anno di età può avvenire anche il giorno stesso delle votazioni. All’acquisizione del diritto, l’elettore viene iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, identificato con un numero di lista generale ed assegnato ad una sezione elettorale: e’ qui che eserciterà il diritto di voto. La sezione è legata all’indirizzo di residenza e quindi può variare con il variare della residenza stessa. Con la prima iscrizione nelle liste elettorali del Comune ad ogni elettore viene consegnata la “tessera elettorale”.

Che cosa è la tessera elettorale ?

Con la Legge n. 120/99 è stata istituita la tessera elettorale in sostituzione del vecchio certificato elettorale: è un documento personale che serve per 18 consultazioni e deve essere presentato al momento della votazione, insieme ad un documento valido di identità, al seggio dove l’elettore risulta iscritto. A conferma dell’avvenuto esercizio del diritto di voto, il Presidente del Seggio appone nello spazio predisposto all’interno della tessera stessa, il timbro della sezione.
Cosa devo fare se la smarrisco?
Basta presentarsi con un documento di riconoscimento all’Ufficio Elettorale e compilare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove si afferma sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di averla smarrita. L’Ufficio provvede, ove possibile immediatamente, al rilascio del duplicato.

Cosa devo fare se si deteriora?

Basta riconsegnarla all’Ufficio Elettorale che provvede alla sostituzione.

Se cambio indirizzo?

Sarà l’Ufficio Elettorale ad inviare al nuovo indirizzo un’apposita cedolina autoadesiva da attaccare sulla tessera, che indicherà l’ubicazione e il numero della nuova sezione elettorale. Se invece se emigra per l’altro Comune, sarà quel Comune a rilasciare una nuova tessera elettorale, previa riconsegna della vecchia.
Vorrei fare lo scrutatore di seggio elettorale: cosa devo fare?

L’Ufficio Elettorale tiene ed aggiorna l’albo degli scrutatori, o meglio “l’Albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale”. A tal fine nel mese di ottobre viene affisso nei luoghi pubblici un manifesto di invito a presentare domanda di iscrizione. La domanda va presentata entro il mese di novembre all’Ufficio Elettorale personalmente, previo esibizione di un documento di riconoscimento, firmando alla presenza dell’impiegato addetto oppure inviata per posta o fax debitamente firmata e corredata di fotocopia di documento di riconoscimento.

Quali sono i requisiti per l’iscrizione?
Aver compiuto 18 anni di età
Essere elettori del Comune
Avere assolto agli obblighi scolastici
Coloro che hanno fatto domanda e in possesso dei requisiti vengono iscritti nell’Albo approvato a sua volta dalla Commissione Elettorale Comunale. Al momento delle votazioni, la stessa Commissione Elettorale Comunale provvede all’estrazione a sorte del numero di scrutatori necessari a formare un primo elenco e un elenco suppletivo cui attingere in caso di rinuncia per grave impedimento. All’estratto viene notificata la nomina.
La cancellazione dall’Albo avviene su domanda motivata dell’interessato o d’ufficio a seguito di perdita dei requisiti o per non giustificata presentazione al seggio a nomina avvenuta.
Vorrei fare il presidente di seggio elettorale: cosa devo fare?

L’Ufficio Elettorale aggiorna l’albo dei presidenti di seggio, o meglio “l’Albo delle persone idonee all’Ufficio di presidente di seggio elettorale”. A tal fine nel mese di ottobre l’interessato deve presentare domanda di iscrizione all’Ufficio Elettorale, personalmente, previa esibizione di un documento di riconoscimento, firmando alla presenza dell’impiegato addetto, oppure inviarla per posta o fax debitamente firmata e corredata di fotocopia di documento di riconoscimento.

Quali sono i requisiti per l’iscrizione?

Aver compiuto 18 anni di età
Essere elettori del Comune
Diploma di scuola media superiore
Coloro che hanno fatto domanda e in possesso dei requisiti vengono iscritti in un elenco propositivo inviato alla Corte di Appello la quale approva l’inserimento. Al momento delle votazioni, è ancora la Corte di Appello che provvede alla nomina dei Presidenti e alla notifica all’interessato. Anche alle cancellazioni provvede, su domanda dell’interessato, su segnalazione dell’Ufficio Elettorale o d’ufficio la stessa Corte di Appello.

L’AIRE

L’ AIRE é l´ anagrafe della popolazione italiana residente all´ estero.
E´ stata istituita nel 1990, a seguito sull´ emanazione della Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all´ estero”) e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. L´ AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell´ art. 6 della citata Legge 470/1988, di voler risiedere all´ estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, é stata accertata d´ ufficio tale residenza. I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell´ anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all´ estero, cioé degli italiani che dimorano abitualmente all´ estero. Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, un´ AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell´ Interno ­ Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali ­ che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali. Oltre ai dati anagrafici, l´ AIRE centrale registra anche l´ indicazione relativa all´ iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all´ AIRE centrale, via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un´ apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.

ISCRIZIONE DEI CITTADINI ALL´ AIRE
Oltre ai dati anagrafici, l´ AIRE registra anche l´ indicazione relativa all´ iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all´ AIRE centrale, via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un´ apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi. Devono iscriversi all´ AIRE i cittadini che trasferiscono la propria residenza, da un comune italiano all´ estero, per un periodo superiore all´ anno; i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita é stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza; le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all´ estero, continuando a risiedervi; i cittadini la cui residenza all´ estero é stata giudizialmente dichiarata. In tutti i casi sopra indicati, l´ iscrizione all´ Aire presuppone, comunque, la comunicazione, da parte dell´ Ufficio consolare di residenza al comune di iscrizione, dell´ esatto e completo indirizzo estero.

Non devono iscriversi all´ AIRE le persone che si recano all´ estero per un periodo di tempo inferiore all´ anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all´ estero, notificati alle Autoritá locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari; i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE
L´ iscrizione all´ AIRE é di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall´ interessato, all´ Ufficio consolare di residenza, attraverso la compilazione di un apposito modello. Tale modello viene trasmesso dall´ Ufficio consolare al comune italiano di ultima residenza dell´ interessato oppure,in caso di nascita e residenza continuativa all´ estero del cittadino, al comune di ultima residenza della madre, del padre o dei suoi antenati. La dichiarazione deve essere accompagnata, laddove necessario, dai relativi documenti (atto di nascita e attestazione consolare del possesso della cittadinanza). La dichiarazione di trasferimento di residenza all´ estero deve essere resa dall´ interessato all´ Ufficio consolare competente subito dopo il suo arrivo all´ estero e, comunque, entro 90 giorni dalla data dell´ espatrio. E´ , peró, sempre possibile ­ anche dopo i 90 giorni ­ recarsi presso L´ Ufficio consolare per richiedere l´ iscrizione all´ AIRE, regolarizzando, così, la propria posizione anagrafica. Per coloro che si sono trasferiti dall´ Italia all´ estero , l´ iscrizione in AIRE comporta la contestuale cancellazione dall´ Anagrafe della popolazione residente. L´ iscrizione puó essere effettuata anche d´ ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti. Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del comune, notificato all´ indirizzo estero. La cancellazione dall´ AIRE avviene per iscrizione nell´ Anagrafe della popolazione residente, a seguito di rimpatrio dall´ estero; decesso; irreperibilitá presunta; perdita della cittadinanza italiana. Iscriversi all´ AIRE e aggiornare la propria posizione (trasferimento di indirizzo o di Stato di residenza; modifiche dello stato civile, ai fini della trascrizione degli atti in Italia, quali matrimoni, nascite, divorzi, decessi, etc.) é un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell´ Anagrafe degli italiani residenti all´ estero. Il rispetto di tale obbligo é un dovere civico, che comporta la possibilitá di esercitare il diritto di voto all´ estero e di ottenere la carta di identitá e i certificati sia dal comune di iscrizione AIRE che dall´ Ufficio consolare di residenza.

L´ ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL´ ESTERO
I cittadini residenti all´ estero e regolarmente iscritti all´ AIRE hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia. Per le consultazioni amministrative, nonché per l´ elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all´ estero ricevono una cartolina-avviso, che consente loro di poter rientrare in Italia per prendere parte al voto. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all´ Italia, gli elettori residenti nell´ U.E. ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza. Gli elettori italiani residenti in Paesi non appartenenti all´ U.E. ricevono, invece, la cartolina-avviso per il rientro in Italia ai fini del voto.

Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, é stata istituita, dalla Legge 459/2001, l´ apposita circoscrizione estero per l´ elezione di sei senatori e dodici deputati, per la quale gli elettori all´ estero possono esprimere il proprio voto per corrispondenza. In questi ultimi casi l´ elettore all´ estero riceve dall´ Ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali ed una busta affrancata recante l´ indirizzo dell´ Ufficio consolare stesso. I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilitá o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall´ elenco degli elettori all´ estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l´ undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all´ AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. A tal fine l´ Ufficio consolare deve richiedere,entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall´ elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.

vedi allegati

n° 5 allegati disponibili: