Polizia Municipale Polizia Municipale Il Servizio di Polizia Municipale fa capo All’Area Tecnica) Responsabile dell’Area Ing. Vito Brenca Responsabile del Servizio VV.UU. Sig. Fauceglia Annibale Vigili Urbani: Sig. Angelo Scariati Orario di ricevimento Tutti i giorni dalle 8.00 alle 13.30 Comando Polizia Municipale Via Garibaldi n. 5 – Tel.0828-962003 I compiti principali del Servizio Comune di Polizia Municipale sono: – servizio di viabilità e polizia stradale, scorte e servizi di rappresentanza; – rilevazione incidenti stradali (vedi sotto “servizio infortunistica e pronto intervento”); – servizi di polizia giudiziaria ed indagini delegate dall’Autorità di Polizia Giudiziaria, pubblica sicurezza ed ordine pubblico; – cooperazione in operazioni di protezione civile; – vigilanza in materia di regolamenti e provvedimenti adottati dalle Amministrazioni Comunali; – prevenzione e repressione dei reati nelle materie di competenza; – polizia urbanistico-edilizia; – polizia commerciale; – rilascio nulla osta e pareri in merito alle occupazioni suolo pubblico; – collaborazione con le altre forze di polizia nel controllo del territorio; – rilascio autorizzazioni alla sosta per invalidi con difficoltà di deambulazione; – polizia mortuaria; – servizio oggetti smarriti; – rilascio delle autorizzazioni alla sosta delle Autobotti di G.P.L.; – rilascio autorizzazioni per l’apposizione di specchi parabolici; – rilascio autorizzazioni per taxi e noleggio autoveicoli. SERVIZIO DI POLIZIA COMMERCIALE Questo Servizio svolge funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione sulle attività inerenti il commercio fisso, il commercio su aree pubbliche, il mercato settimanale e le fiere, sui pubblici esercizi, sull’esercizio dei taxi e delle vetture a noleggio con o senza conducente, sulle attività artigianali e produttive, sulle normative a tutela del consumatore. SERVIZIO INFORMATIVO-POLIZIA GIUDIZIARIA La Polizia Municipale svolge attività delegate dall’Autorità Giudiziaria, compie infatti atti tipici della polizia giudiziaria nelle materie d’istituto della Polizia Municipale, quali le attività di tutela ambientale, igienico-sanitaria e veterinaria, di repressione degli illeciti edilizi e urbanistici. Riceve esposti e denunce aventi rilievo penale, svolge le conseguenti attività d’indagine e collabora all’alimentazione del sistema informatico S.D.I. (Banca dati sui fatti aventi rilevanza penale). SERVIZIO INFORTUNISTICA E PRONTO INTERVENTO Richiesta di informazioni relative agli incidenti stradali In caso di incidenti stradali è prevista la possibilità da parte dei soggetti interessati di chiedere agli organi di Polizia intervenuti informazioni relative alla residenza e al domicilio delle parti coinvolte, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di quest’ultimi. Oltre alle informazioni, è possibile chiedere il rilascio di copia degli atti, previo pagamento del relativo costo. Il rilascio non può comunque avvenire prima di 15 giorni dalla data dell’incidente per i sinistri con soli danni, o prima di 120 giorni per quelli con feriti o contusi (sempre che non sia stata proposta azione penale). Per una corretta applicazione della normativa, bisogna sapere anzitutto chi sono i soggetti interessati e se nell’incidente sono rimaste ferite persone o se da questo sono derivati solo danni a cose. Soggetti interessati Possono legittimamente chiedere di accedere agli atti di un procedimento amministrativo i seguenti soggetti: · il destinatario del provvedimento finale che scaturisce dal procedimento; · le persone a cui il provvedimento può recare un qualsiasi pregiudizio (economico, patrimoniale, ecc.); · i soggetti che per legge hanno obbligo o diritto di intervenire nel procedimento; · i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in comitati o associazioni, a cui il procedimento può recare pregiudizio. L’amministrazione a cui è richiesto l’accesso verifica la legittimazione del richiedente ed ha, comunque, l’obbligo di rispondere anche negativamente ai soggetti non legittimati. Più problematica è l’individuazione dei soggetti che possono curare per conto di terzi il ritiro di atti presso gli Uffici e Comandi delle Forze di Polizia. Secondo alcune associazioni di categoria tali compiti potrebbero essere assolti soltanto da investigatori privati. Al riguardo si osserva che il ritiro di atti presso pubblici uffici non costituisce un servizio qualificabile in sé come un’attività investigativa. Quest’ultima infatti si caratterizza per la ricerca di notizie che non siano ad immediata disposizione di tutti, ma che invece possano essere acquisite solo attraverso un’opera di indagine cui fa seguito una rielaborazione del dato informativo. Si ritiene quindi che la richiesta di accesso possa essere presentata anche da terzi, purché muniti di una delega rilasciata dal diretto interessato. Incidenti con soli danni alle cose Se dall’incidente sono derivati solo danni a cose (con esclusione di qualsiasi danno alle persone, anche lievissimo), lo stesso non è segnalato come reato e non viene dato avvio a nessun procedimento penale. Le informazioni o le copie degli atti possono in questo caso essere date con le modalità ordinarie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal regolamento per l’accesso agli atti. Incidenti con feriti o mortali Quando dall’incidente sono derivati lesioni o morte di persone, il fatto assume rilevanza penale e quindi, al fine di tutelare il segreto istruttorio, le informazioni possono essere rilasciate solo dietro presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria. Tale procedura è richiesta anche quando dall’incidente derivano lesioni personali colpose per le quali non è stata avanzata querela. Infatti, in questa ipotesi, il nulla osta dell’autorità giudiziaria da apporsi sulla richiesta dell’interessato è necessario per confermare agli organi di polizia giudiziaria che le informazioni non sono coperte da segreto istruttorio e che l’interessato non ha presentato querela entro il termine prescritto di 90 giorni. Riferimenti normativi: art. 11 comma 4 e art. 12 del Codice stradale (D.Lgs.285/92) art. 21 del regolamento di esecuzione (DPGR 495/92). APPROFONDIMENTI PREAVVISO DI ACCERTATA VIOLAZIONE E’ il classico avviso lasciato sul parabrezza dei veicoli posteggiati in una località vietata. Viene compilato, nel momento in cui è accertata la violazione, in assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo, da parte del personale della Polizia Municipale. I dati che compongono l’avviso sono: · il giorno e l’ora dell’accertamento; · la località dov’è stata rilevata la sosta irregolare; · la targa, la marca e il tipo del veicolo; · la violazione commessa, che viene indicata barrando le caselle prestampate o indicando l’articolo del Codice della Strada o del Regolamento comunale violato (in caso di sosta su parcheggio riservato agli invalidi, per esempio); · la sanzione pecuniaria che corrisponde alla violazione commessa; · l’indicazione del nominativo dell’agente accertatore, con firma o sigla. Il preavviso di accertata violazione non è un obbligo espressamente previsto dalla normativa, ma una forma di cortesia nei confronti degli utenti che viene ormai adottata da tutte le amministrazioni comunali. Il suo scopo è quello di dare al trasgressore l’opportunità di effettuare il pagamento della sola sanzione, prima che sia gravata da ulteriori costi dovuti alle spese procedurali (spese d’accertamento al P.R.A., spese di notifica, ecc). Come effettuare il pagamento: Nella parte inferiore del preavviso di accertata violazione sono riportate le indicazioni di come effettuare il pagamento, che può essere eseguito nei seguenti modi: 1) a mezzo di bollettino di conto corrente postale o giroconto postale, effettuando il versamento sul C/C allegato al preavviso, intestato al Comando del Servizio Comune di Polizia Municipale indicando tassativamente: – il numero del preavviso (situato in alto a destra e composto da quattro cifre); – il numero di targa ed il modello e marca del veicolo; – la data ed il luogo della violazione. Queste indicazioni sono assolutamente necessarie al fine della eliminazione dei preavvisi pagati, e quindi per evitare l’emissione del verbale di contestazione. 2) direttamente presso il Comando del Servizio Comune di Polizia Municipale situato a Aquara in via Caribaldi 5 – piano terra, durante gli orari di apertura al pubblico, esibendo il preavviso di accertata violazione. Le ricevute dell’avvenuto pagamento vanno conservate per cinque anni. Non è possibile ricorrere contro un preavviso di accertata violazione: per poter proporre ricorso bisogna attendere la notifica del verbale di contestazione (che può essere immediata o effettuata successivamente a domicilio). IL VERBALE DI CONTESTAZIONE Se non viene effettuato il pagamento in seguito al preavviso di accertata violazione, oppure quando la trasgressione al codice stradale non viene contestata immediatamente e il trasgressore viene identificato successivamente alla violazione, viene emesso un verbale di contestazione. Quando il verbale è stato notificato, l’interessato ha 60 giorni consecutivi (attenzione ai mesi con 30, 31 giorni o al mese di febbraio) di tempo dalla data della contestazione immediata, o dalla notifica, per il pagamento. Trascorso tale termine il procedimento potrà essere estinto solo pagando il doppio della sanzione e le spese di notifica, diversamente si procederà all’emissione di cartella esattoriale. Come effettuare il pagamento: 1) a mezzo di bollettino di conto corrente postale o giroconto postale, effettuando il versamento sul C/C n° __________ intestato al Comando del Servizio Comune di Polizia Municipale di Aquara indicando tassativamente: – il numero del verbale (situato nella parte alta del modello); – il numero di targa ed il modello e marca del veicolo; – la data ed il luogo della violazione 2) direttamente presso il Comando del Servizio Comune di Polizia Municipale esibendo la copia del verbale notificato. Le ricevute di pagamento vanno conservate per almeno cinque anni. In caso di violazione al codice della strada, il verbale deve essere notificato al cittadino entro 150 giorni dall’accertamento o dall’individuazione del trasgressore o del nuovo proprietario. I 150 giorni si calcolano a partire dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Oltre i 150 giorni la notifica è inefficace ed il verbale deve essere rinviato all’Ufficio di Polizia Municipale da cui dipende l’Agente che lo ha compilato unitamente al relativo ricorso. Nei casi di violazione di leggi e regolamenti riguardanti la tutela dell’ambiente, l’edilizia o altri regolamenti comunali, la notifica deve avvenire entro 90 giorni. Nel verbale deve essere indicato il motivo per cui non è stata possibile la contestazione immediata. Il verbale deve essere chiaro e leggibile, in caso contrario se ne può richiedere copia all’Ufficio che lo ha emesso. Può essere notificato dagli Agenti di Polizia Municipale, dai messi comunali oppure per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di violazioni al Codice della Strada, se il proprietario del veicolo (il cosiddetto responsabile in solido) è una persona diversa da chi ha commesso l’infrazione, una copia del verbale sarà consegnata anche a lui. Il pagamento, ovviamente, avverrà una sola volta ad opera o del trasgressore o del proprietario. LA CARTELLA ESATTORIALE Qualora nei termini previsti (60 giorni) non sia stato proposto ricorso contro il verbale, o non sia stato effettuato il pagamento, o sia stato corrisposto un importo insufficiente o, infine, qualora sia stata emessa dal Prefetto ordinanza ingiunzione a seguito di ricorso respinto e sia scaduto il termine fissato in 30 giorni per il pagamento di quest’ultima, l’autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute attraverso l’emissione di una cartella esattoriale per un importo doppio, al quale vanno aggiunte la maggiorazione del 10% per ogni semestre e le spese di riscossione, e sottratti gli eventuali acconti in precedenza versati. (Riferimenti normativi: art. 203 e 204 206 del Codice della Strada e art. 27 della Legge 689/81). Come si legge la cartella esattoriale: La cartella di pagamento è composta da più pagine (compreso il bollettino di conto corrente postale) con le quali vengono comunicate al contribuente le somme da pagare entro il termine di 60 giorni presso gli sportelli dell’Esattoria, in banca o alla posta. Oltre la scadenza, la spesa sarà maggiore per gli interessi di mora, in mancanza del pagamento si procederà ad esecuzione forzata. Nella prima pagina vengono riportati: – i dati del Concessionario locale alla riscossione dei tributi; – il numero di cartella; – il nominativo del trasgressore comprensivo di Codice Fiscale; – la somma totale da pagare ed alcune informazioni legate al ritardato pagamento; Nella seconda pagina (la più importante per il riconoscimento dell’Ente Creditore) vengono riportati: – l’indicazione dell’Ente Creditore (a cui si deve far riferimento per le eventuali informazioni); – il dettaglio delle violazioni compiute e gli importi scorporati per voce (sanzione principale, maggiorazioni, spese di notifica); Nella terza pagina (Istruzioni per il pagamento) vengono riportati: – l’importo totale della cartella ed il tempo utile per pagare (60 giorni, tenendo conto che se il giorno di scadenza è sabato o festivo la scadenza stessa è posticipata al primo giorno lavorativo successivo); – dove e come pagare (in dettaglio le varie modalità previste: Posta, Banca, presso gli sportelli del Concessionario); Nella quarta pagina (la più tecnica) vengono riportati: – i dati identificativi della cartella (codici dei tributi, l’anno di riferimento, i progressivi di ruolo, gli estremi degli atti di verbalizzazione, ecc.) – alcune comunicazioni del Concessionario circa le modalità informative e di pagamento semplificato; Nella quinta pagina (Modalità di ricorso) vengono riportati: – Informazioni all’utente da parte dell’Ente Creditore . Nella sesta pagina (Bollettino) è inserito il bollettino di conto corrente postale premarcato (banda azzurra tributi) con il quale è possibile il versamento dell’intera quota indicata nella Cartella. Ci sono, per finire, casi in cui è possibile chiedere l’annullamento della Cartella di pagamento direttamente all’Ente creditore: – Veicolo venduto in data antecedente all’accertamento della violazione; – Contribuente deceduto; – Veicolo oggetto di furto; – Verbale pagato regolarmente entro la data prevista (60 giorni dalla contestazione o notifica); – Prescrizione (Cartella notificata oltre il termine di 5 anni dalla data di accertamento e contestazione o notifica del verbale) che deve essere sempre comunicata dal contribuente per l’annullamento (con richiesta scritta) in quanto non è rilevabile d’ufficio. Per un approfondimento si citano le principali norme che regolano la materia, oltre al Codice della Strada ed ai diversi Regolamenti comunali in vigore sul territorio: – D.P.R. n. 602 del 29/9/1973 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito); – D.L.vo n. 46 del 26/2/1999 (riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo); – D. Min. delle Finanze n. 321 del 31/09/1999 (regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna); – D.L.vo n. 193 del 27/4/2001 (disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26/2/99 n, 46 e 13/4/99 n. 122. in materia dì riordino della disciplina relativa alla riscossione. LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI 1 Ho ricevuto un verbale per una contravvenzione (preavviso di accertata violazione) che avevo già pagato: è sufficiente presentarsi presso il Comando del Servizio Comune di Polizia Municipale con il verbale notificato e la ricevuta del pagamento effettuato. Nel caso di invio tramite fax è obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità. 2 Ho ricevuto un verbale per un’autovettura che, alla data della contestazione, non possedevo più in quanto venduta: è sufficiente presentarsi presso il Comando del Servizio Comune di Polizia Municipale con il verbale notificato e una copia dell’atto notarile di vendita sul quale siano indicati i dati del nuovo acquirente, in modo che si possa notificare il verbale al nuovo proprietario. Molte volte, infatti, non si provvede all’aggiornamento al Pubblico Registro Automobilistico delle compravendite, per cui l’autovettura risulta ancora intestata al vecchio proprietario. Nel caso di invio tramite fax è obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità. 3 Ho ricevuto un verbale ma la mia auto era stata rubata: è sufficiente presentarsi presso il Comando del Servizio Comune di Polizia Municipale con il verbale notificato ed una copia della denuncia di furto. Ovviamente per ottenere l’annullamento del verbale, la data del furto deve essere antecedente a quella dell’infrazione, con il relativo ricorso. Nel caso di invio tramite fax è obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità. 4 Ho ricevuto un verbale in cui è indicato un tipo di veicolo diverso dal mio: In questo caso è necessario presentare un ricorso (si veda la pagina apposita) allegando il verbale notificato e una copia della pagina della carta di circolazione in cui viene descritto il tipo del veicolo, in quanto si presuppone un errore di rilevazione o trascrizione dell’atto. Nel caso di invio tramite fax è obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità. 5 – Ho ricevuto un verbale per un’auto concessa in leasing: è sufficiente inviare, anche tramite fax, copia del verbale con l’indicazione dei dati della persona che aveva in uso il veicolo alla data dell’infrazione. Nel caso di invio tramite fax è obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità.