Descrizione
Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità
Il Sindaco richiama i divieti vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi valevole dal 15/06/2024 al 15/10/2024:
• DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo
rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152
del 2006);
• DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno
al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
• DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi,
nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
• DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale
tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
- usare motori o fornelli che producano faville o brace;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- far brillare mine;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o
immediato di incendio come, ad esempio:
- gettare fiammiferi o sigarette accese;
- sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione
per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei
regolamenti vigenti.
• DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli
pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo
eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni
pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi.
Per letrasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii.
Per approfondimenti leggere l’ordinanza allegata